Art. 2

In vigore dal 5 nov 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio. Esso e costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per: tornitore meccanico; meccanico riparatore di automezzi. 2. Scuola professionale per l'industria elettrica e radioelettrica, con sezioni per: elettromeccanico; montatore riparatore di apparecchi radio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;2028#art-2

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