Art. 2
In vigore dal 4 nov 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore dell'industria alberghiera.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) Scuola professionale per i servizi di cucina, con sezione per: addetto ai servizi alberghieri di cucina.
2) Scuola professionale per i servizi di sala e bar, con sezione per:
addetto ai servizi alberghieri di sala e bar.
3) Scuola professionale per i servizi di portineria, con sezione per:
addetto alla portineria di albergo.
4) Scuola professionale per i servizi di segreteria e di amministrazione, con sezione per:
addetto alla segreteria ed all'amministrazione d'albergo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;2014#art-2