Art. 22

In vigore dal 4 nov 1961
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede: 1) con un, contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 51.300.000; 2) con gli, eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di priva ti; 4) con i proventi delle aziende annesse; 5) con i contributi degli alunni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;2013#art-22

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Art. 22 Istituzione di un Istituito professionale di Stato per l'agricoltura in Nuoro. — Testo vigente | Portale Normativo