Art. 21
In vigore dal 2 nov 1961
Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.
La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle conduzioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato, e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione, fissato in L. 49.500.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i proventi dei laboratori e delle officine;
5) con i contributi degli alunni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1997#art-21