Art. 11

In vigore dal 2 nov 1961
Al termine dei corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali poi il conseguimento del diploma di qualifica. Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente gli alunni conseguono un attestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1994#art-11

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Art. 11 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Pistoia. — Testo vigente | Portale Normativo