Art. 7
In vigore dal 2 nov 1961
L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo ognuna di esse, una unità tecnico - didattica.
Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1993#art-7