Art. 2

In vigore dal 2 nov 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per: congegnatore meccanico (n. 6 sezioni); tornitore meccanico (n. 2 sezioni). 2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettricità impiantista a b. t. 3. Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per: muratore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1992#art-2

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