Art. 3

In vigore dal 2 nov 1961
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1960. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo i chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1960 GRONCHI MEDICI - SPATARO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 127. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1989#art-3

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