Art. 2
In vigore dal 2 nov 1961
Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto Presidenziale predetto a favore dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato "Leon Battista Alberti" di Rimini, viene fissato, in L. 41.600.000, a decorrere dall'esercizio 1960-1961.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 1960
GRONCHI
MEDICI - SPATARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1961
Atti dei Governo, registro n. 140, foglio n. 128. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1988#art-2