Art. 2
In vigore dal 1 nov 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria, e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per:
congegnatore meccanico (n. 2 sezioni).
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista impiantista a b. t. (n. 2 sezioni).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1976#art-2