Art. 22

In vigore dal 31 ott 1961
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i proventi dei laboratori e delle officine; 5) con i contributi degli alunni;
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1973#art-22

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Art. 22 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Caltagirone (Catania). — Testo vigente | Portale Normativo