Art. 2
In vigore dal 31 ott 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
congegnatore meccanico.
2. Scuola professionale per l'industria tessile, con sezione per: aiuto assistente di tessitura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1972#art-2