Art. 9
In vigore dal 31 ott 1961
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; chimica; tecnica professionale; economia aziendale; elettrotecnica; elettrochimica; laboratorio misure elettriche; tecnologia professionale e disegno relativo; impianti galvanici; contabilità aziendale; religione; educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1971#art-9