Art. 22
In vigore dal 31 ott 1961
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:
1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 51.300.000;
2) con gli eventuali contributi degli enti locali; delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;
3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati:
4) con i proventi delle aziende annesse;
5) con i contributi degli alunni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1970#art-22