Art. 1
In vigore dal 29 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1960 è istituita in Fano (Pesaro) una scuola avente finalità, ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1958#art-1