Art. 19
In vigore dal 29 ott 1961
Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione; la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.
Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall' del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.
La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1954#art-19