Art. 8

In vigore dal 28 ott 1961
L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze della varie attività lavorative.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1946#art-8

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