Art. 2

In vigore dal 28 ott 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'organizzazione turistica. Esso è costituito da una scuola professionale per gli addetti agli uffici turistici, con due sezioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1946#art-2

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