Art. 16

In vigore dal 28 ott 1961
Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.
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Art. 16 Istituzione di un Istituito professionale di Stato per il turismo in Venezia. — Testo vigente | Portale Normativo