Art. 2

In vigore dal 28 ott 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile. Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per: segretaria d'azienda; contabile d'azienda (n. 2 sezioni); corrispondente commerciale in lingue estere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1945#art-2

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Art. 2 Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo