Art. 11

In vigore dal 28 ott 1961
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica. Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente le alunne conseguono un attestato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1945#art-11

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Art. 11 Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo