Art. 2
In vigore dal 28 ott 1961
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare, personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.
Esso è costituito da una scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
corrispondente commerciale in lingue estere (n. 2 sezioni).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1943#art-2