Art. 2

In vigore dal 6 dic 1960
L'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, determinato nelle misure di cui al precedente , è posto a carico: 1) riferibilmente all'anno 1959 e per i pensionati assistiti dall'I.N.A.D.E.L.: a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per L. 3.527.196.040; b) della Cassa per le pensioni ai sanitari, per lire 276.750.000; c) della Cassa per le pensioni agli insegnanti, per lire 57.360.000; d) dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Enti locali, per complessive lire 37.800.000 da ripartirsi tra i vari Monti, Istituti o Fondi in proporzione al numero dei rispettivi iscritti in attività di servizio al 1 gennaio 1959; e) dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, per lire 190.494.840; 2) riferibilmente all'anno 1959 e per i pensionati assistiti dall'I.N.A.M.: a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per lire 67.200.000; b) della Cassa per le pensioni agli insegnanti, per lire 7.440.000; 3) riferibilmente al periodo 1 gennaio-31 agosto 1960 e per i pensionati assistiti dall'I.N.A.D.E.L.: a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per lire 2.423.636.510; b) della Cassa per le pensioni ai sanitari, per lire 184.500.000; c) della Cassa per le pensioni agli insegnanti, per lire 38.240.000; d) del Monte pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Enti locali per complessive lire 25.200.000, da ripartirsi tra i vari Monti, Istituti o Fondi in proporzione del numero dei rispettivi iscritti in attività di servizio al 1 gennaio 1960; e) dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, per lire 131.930.985. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1960 GRONCHI TAVIANI - SPATARO - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 50 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-22;1334#art-2

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Art. 2 Determinazione, per gli anni 1959 e 1960, degli oneri per assistenza malattia posti a carico degli enti di cui all'art. 5, lettera c), della legge 4 agosto 1955, n. 692. — Testo vigente | Portale Normativo