Art. 1
In vigore dal 9 set 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed Intera esecuzione è data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, all'Accordo tra l'Italia e la Spagna concluso mediante scambio di Note in Roma il 20 marzo 1958 per l'applicazione dell'Accordo culturale dell'11 agosto 1955.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - SEGNI - TRABUCCHI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1960
Atti del Governo registro n. 128, foglio n. 223. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-18;859#art-1