Art. 1

In vigore dal 23 ago 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data a decorrere dalla loro entrata in vigore, all'Accordo che istituisce la Conferenza europea delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni con annesso Regolamento interno e ali Protocollo finale, firmati a Montreux il 26 giugno 1959. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1960 GRONCHI TAMBRONI - SEGNI - MANNA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1960 Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 116. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-18;774#art-1

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Art. 1 Esecuzione dell'Accordo che istituisce la Conferenza europea delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni, del Protocollo finale e Regolamento interno, firmati a Montreux il 26 giugno 1959. — Testo vigente | Portale Normativo