Art. 1
In vigore dal 23 ago 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data a decorrere dalla loro entrata in vigore, all'Accordo che istituisce la Conferenza europea delle Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni con annesso Regolamento interno e ali Protocollo finale, firmati a Montreux il 26 giugno 1959.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - SEGNI - MANNA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 116. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-18;774#art-1