Art. 1
In vigore dal 18 ago 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visti gli articoli 22, lettera b) e 24, commi primo e quinto, della legge 22 novembre 1954, n. 1136;
Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;
Visto l', comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;
Sentita la Commissione centrale di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste;
Decreta:
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Per l'anno 1960, il contributo di cui all'art. 22, lettera b) della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, nelle misure seguenti:
L. 10 per le province di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Potenza, Reggio Calabria;
L. 12 per le province di Aosta, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Vicenza;
L. 14 per la provincia di Nuoro;
L. 18 per la provincia di Gorizia;
L. 22 per le province di Treviso e Viterbo;
L. 24 per le province di Alessandria, Frosinone e Novara;
L. 26 per la provincia di Pavia; - L. 27 per la provincia di Verona;
L. 28 per le province di Ferrara e Rovigo;
L. 30 per le province di Bolzano, Cagliari, Grosseto, Imperia, L'Aquila, Modena, Rieti, Roma, Sassari, Sondrio, Terni, Udine;
L. 31 per la provincia di Vercelli;
L. 32 per le province di Cremona e Trento;
L. 33 per la provincia di Bergamo;
L. 34 per la provincia di Brescia;
L. 36 per le province di Ancona, Forlì, Macerata, Milano e Parma;
L. 40 per le province di Arezzo, Como, Padova e Savona;
L. 42 per le province di Firenze, Perugia, Pistoia e Siena;
L. 44 per la provincia di Bologna;
L. 45 per la provincia di Mantova;
L. 48 per le province di Ascoli Piceno, Belluno, Genova, La Spezia, Livorno, Lucca, Pesaro, Piacenza, Pisa, Massa Carrara, Ravenna, Varese, Venezia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-06-02;807#art-1