Art. 1

In vigore dal 7 set 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Sono approvati e resi esecutivi la convenzione stipulata in Siena in data 5 luglio 1959 e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in data 11 settembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena.
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