Art. 3

In vigore dal 25 lug 1961
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine dal Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-22;1921#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo