Art. 3

In vigore dal 23 lug 1961
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto suddetto è fissato nella misura di L. 40.200.000 e graverà sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1960 GRONCHI MEDICI - SPATARO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giuqno 1961 Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 42. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-22;1920#art-3

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