Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo II

Art. 13

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13

In vigore dal 8 lug 1960
Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni. Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-13

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