Art. 3

In vigore dal 28 giu 1960
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui ai precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-13;524#art-3

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Art. 3 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di "Puericultura" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo