Art. 2
In vigore dal 5 lug 1960
Il Prefetto della provincia di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1960
GRONCHI
SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 73. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-30;546#art-2