Art. 1
In vigore dal 30 giu 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di San Giovanni Teatino (Chieti) in data 18 gennaio e 17 marzo 1959, numeri 7 e 10, con le quali 6 stato chiesto di trasferire la sede municipale dall'attuale capoluogo alla frazione Sambuceto;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale (di Chieti in data 12 ottobre 1959, n. 13, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine alla suddetta richiesta;
Visto l'art. 266 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
La sede municipale del comune di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione Sambuceto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1960
GRONCHI
SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 37. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-30;530#art-1