Art. 1

In vigore dal 20 lug 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459; Vista la legge 31 ottobre 1955, n. 1064; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1186; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico. A decorrere dall'anno scolastico 1960-61 nel registro di classe, compilato secondo il modello allegato F, di cui al decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459, è omessa l'indicazione della paternità e della maternità degli alunni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 aprile 1960 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960 Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 92. - VILLA
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Art. 1 Omissione dell'indicazione della paternita' e maternita' degli alunni. — Testo vigente | Portale Normativo