Art. 1
In vigore dal 20 lug 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459;
Vista la legge 31 ottobre 1955, n. 1064;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1186;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico.
A decorrere dall'anno scolastico 1960-61 nel registro di classe, compilato secondo il modello allegato F, di cui al decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 459, è omessa l'indicazione della paternità e della maternità degli alunni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1960
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 92. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-27;617#art-1