Art. 1
In vigore dal 19 giu 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Visto il decreto presidenziale 9 luglio 1958, n. 784, concernente la dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Ancona;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
Il termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 9 luglio 1958, n. 784, citato nelle premesse, è prorogato di anni due.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1960
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 180. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-27;495#art-1