Art. 1

In vigore dal 19 giu 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta; Visto il decreto presidenziale 9 luglio 1958, n. 784, concernente la dichiarazione di pubblica utilità di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Ancona; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta: Articolo unico. Il termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 9 luglio 1958, n. 784, citato nelle premesse, è prorogato di anni due. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 aprile 1960 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1960 Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 180. - VILLA
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Art. 1 Proroga del termine previsto dall'art. 2, primo comma, del decreto presidenziale 9 luglio 1958, n. 784, relativo alla dichiarazione di pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Ancona. — Testo vigente | Portale Normativo