Art. 1
In vigore dal 28 ago 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste de L'Aquila in data 21 febbraio 1958 per la classifica, quale comprensorio di bonifica montana, di parte dei territori comunali di Ateleta, Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso e Rocca Pia, per complessivi ettari 11.633, in provincia de L'Aquila, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'"Alto Sangro";
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale à indicato il perimetro della, zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 1743 in data 22 aprile 1959 del Ministero dei lavori pubblici e n. 148996 in data 15 febbraio 1960 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica:
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura, e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Parte del territorio dei comuni di Ateleta, Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisindoli, Roccaraso e Rocca Pia, per complessivi Ha 11.633, ricadente in provincia de L'Aquila, delimitata secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificata ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato, dell'"Alto Sangro".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 aprile 1960
GRONCHI
RUMOR - TOGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 134. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-20;795#art-1