Art. 1

In vigore dal 27 lug 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta dell'Ispettorato distrettuale delle foreste del Monte Amiata d'intesa, con l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Grosseto in data 30 novembre 1954 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio denominato Ente-Ombrone, ricadente nelle province di Siena e Grosseto ed esteso per ettari 24.272; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste; Viste le lettere n. 4342 in data 25 gennaio 1956, del Ministero dei lavori pubblici, e n. 101007 in data 23 febbraio 1960 del Ministero del tesoro; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta; Articolo unico. Il territorio dell'Ente-Ombrone ricadente nelle province di Siena e Grosseto, esteso per ettari 24.272 e delimitato secondo la linea segnata nella, citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 1960 GRONCHI RUMOR - TOGNI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960 Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 22. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-07;641#art-1

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Art. 1 Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio dell'Ente-Ombrone, ricadente nelle province di Siena e Grosseto, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991. — Testo vigente | Portale Normativo