Art. 1
In vigore dal 28 apr 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;
Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, n. 1086, concernente il temporaneo richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato della A.M.;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
I contingenti dei sottufficiali di complemento e dei militari di truppa in congedo illimitato del ruolo naviganti, del ruolo servizi e del ruolo specialisti di qualsiasi categoria che nel corso dell'esercizio finanziario 1959-1960 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare per esigenze speciali e per istruzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, n. 1086, sono elevati rispettivamente a 50 ed a 132.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 marzo 1960
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 187. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-03-12;294#art-1