Art. 1

In vigore dal 28 apr 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468; Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, n. 1086, concernente il temporaneo richiamo alle armi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato della A.M.; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta: Articolo unico. I contingenti dei sottufficiali di complemento e dei militari di truppa in congedo illimitato del ruolo naviganti, del ruolo servizi e del ruolo specialisti di qualsiasi categoria che nel corso dell'esercizio finanziario 1959-1960 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare per esigenze speciali e per istruzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, n. 1086, sono elevati rispettivamente a 50 ed a 132. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 marzo 1960 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 187. - VILLA
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