Art. 1
In vigore dal 1 giu 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la richiesta avanzata dal medico provinciale di Catanzaro, in data 20 gennaio 1960 per la revoca della dichiarazione di endemia malarica per il comune di Crotone di quella Provincia e il relativo parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità nella seduta del 21 settembre 1959;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e la legge 13 marzo 1958, n. 296, con la quale sono state devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il regio decreto 21 giugno 1903, n. 307, con il quale, fra l'altro, l'intero territorio del comune di Cotrone (ora Crotone), veniva dichiarato di endemia malarica;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
La dichiarazione di endemia malarica per l'intero territorio del comune di Cotrone, ora Crotone, della provincia di Catanzaro, contenuta nel regio decreto 21 giugno 1903, n. 307, viene revocata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1960
GRONCHI
GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1960
Atti del Governo, registro n. 126, foglio n. 84. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-03-09;412#art-1