Art. 2

In vigore dal 30 apr 1960
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 1960 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 204. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-03-09;307#art-2

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Art. 2 Richiamo alle armi per speciali esigenze e per istruzioni nel corso dell'esercizio 1960-61, di contingenti per complessivi n. 1000 sottufficiali e n. 7000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M. — Testo vigente | Portale Normativo