Art. 2
In vigore dal 30 apr 1960
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1960
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 204. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-03-09;307#art-2