Art. 1

In vigore dal 13 ago 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le proposte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Parma in data 10 ottobre 1958 e 28 aprile 1959 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio dei bacini montani dei torrenti Baganza, Parma ed Enza ricadente in provincia di Parma, esteso per ha. 36.043, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana dell'Appennino Parmense, riclassificato tale con decreto interministeriale 14 febbraio 1953 e registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste; Viste le lettere n. 4271 in data 5 ottobre 1959 del Ministero dei lavori pubblici e n. 160123/163264 in data 25 gennaio 1960 del Ministero del tesoro; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e del tesoro; Decreta: Articolo unico. Il territorio dei bacini montani dei torrenti Baganza, Parma ed Enza, ricadente in provincia di Parma, esteso per ha. 36.043, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana dell'Appennino Parmense, in precedenza riclassificato, delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia, su scala 1: 100.000 che, vistata, dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1960 GRONCHI RUMOR - TOGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1960 Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 78. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-03-06;741#art-1

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Art. 1 Classificazione in comprensorio di bonifica montana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, del territorio dei bacini montani dei torrenti Baganza, Parma ed Enza, ricadente in provincia di Parma, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana dell'Appennino Parmense, gia' classificato. — Testo vigente | Portale Normativo