Art. 1

In vigore dal 28 apr 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Ferrandina (Matera) in data 15 giugno 1959, n. 57, con la quale è stato chiesto che alla frazione di quel Comune ora comunemente indicata con il nome di "Macchia" sia attribuita ufficialmente tale denominazione; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Matera in data 31 agosto 1959, n. 408, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla denominazione predetta; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: È attribuita la denominazione "Macchia" alla frazione del comune di Ferrandina (Matera), già indicata nell'uso comune con la denominazione medesima. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1960 GRONCHI SEGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 195. - VILLA
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