Art. 1
In vigore dal 13 ago 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Frosinone, in data 8 gennaio 1958 per la classifica in comprensorio di bonifica montana dei bacini montani del Rapido Gari, Santa Maria Amaseno e Monte Meta, in provincia di Frosinone, estesi per ha. 92.465, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana della Conca di Sora, riclassificato come tale con decreto interministeriale del 14 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1953, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 344;
Vista la corografia in scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le lettere n. 3582 in data 2 ottobre 1959 del Ministero dei lavori pubblici e n. 156970/161206 in data 28 dicembre 1959 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio dei bacini montani del Rapido Gari, Monte Meta e gronde del Santa Maria Amaseno, in provincia di Frosinone, esteso per ha. 92.465 e delimitato secondo la linea segnata, nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana della Conca di Sora; il comprensorio di bonifica montana risultante dall'ampliamento, assumerà la denominazione della "Conca di Sora, Monte Meta, Rapido Gari e gronde del Santa Maria Amaseno".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1960
GRONCHI
RUMOR - TOGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 79. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-03-02;740#art-1