Art. 3
In vigore dal 15 apr 1960
I prezzi di tariffa di cui agli sono ripartiti nelle quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione, al rivenditore e allo Stato a titolo di imposta, ai termini del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167 (tabelle allegati A, B, C, D, E).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 123. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-26;231#art-3