Art. 2
In vigore dal 23 apr 1960
Il nuovo ordinamento dei corsi di laurea di cui al precedente articolo entra in vigore con l'anno accademico 1960-61.
Gli studenti, già iscritti al primo anno del corso biennale di laurea nell'anno accademico 1959-60 e che si iscrivono, avendone titolo, al secondo anno, potranno portare a termine gli studi secondo il precedente ordinamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1960
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 160. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-24;270#art-2