Art. 1

In vigore dal 29 apr 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli e ne è stato approvato lo statuto; Visti il regio decreto 17 marzo 1938, n. 493, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, coi quali è stato modificato il predetto statuto; Vista la deliberazione, 30 giugno 1958 del Consiglio generale dell'Ente, contenente modifiche allo statuto vigente; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio; Decreta: È approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona, che sostituisce quello approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947. L'allegato statuto, composto di 17 articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1960 GRONCHI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 199. - VILLA
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Art. 1 Approvazione del nuovo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona. — Testo vigente | Portale Normativo