Art. 1

In vigore dal 7 apr 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 94. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in clinica delle malattie del lavoro, con sede presso la Clinica medica generale e con un numero massimo di trentasei iscritti fra i tre anni di corso". Dopo l'art. 128 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anestesiologia. Scuola di specializzazione in anestesiologia Art. 129. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in anestesiologia, con sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica. Art. 130. - La durata dei corsi è di due anni. Art. 131. - Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero non superiore a cinque per ogni anno. Qualora il numero delle domande d'iscrizione al primo corso sia superiore a cinque, la accettazione verrà fatta, in base al concorso interno per esami. Art. 132. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni; hanno, inoltre, l'obbligo di frequentare in sala operatoria, svolgendo una reale attività pratica con orario pieno per almeno sei mesi per ogni anno di corso. Art. 133. - Saranno ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo precedente. Art. 134. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1) Anatomia applicata alla anestesia; 2) Fisiologia e biochimica; 3) Farmacologia; 4) Fisica; 5) Nozioni di patologia e terapia medica; 6) Anestesia clinica generale (biennale); 7) Anestesia sulle specialità chirurgiche; 8) Trattamento pre, intra e postoperatorio. Art. 135. - La ripartizione degli insegnamenti nei due anni di corso è la seguente: I anno: Anatomia applicata alla anestesia; Fisiologia e biochimica; Farmacologia; Fisica; Nozioni di patologia e terapia medica; Anestesia clinica generale (biennale). II anno: Anestesia clinica generale (biennale); Anestesia nelle specialità chirurgiche; Trattamento pre, intra e postoperatorio. Art. 136. - L'ordine degli esami è il seguente: al termine del primo anno: Anatomia applicata all'anestesia; Fisiologia e biochimica; Farmacologia; Fisica; Nozioni di patologia e terapia medica; al termine del secondo anno: Anestesia clinica generale; Anestesia nelle specialità chirurgiche; Trattamento pre, intra, e postoperatorio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1960 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 99. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-16;191#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. — Testo vigente | Portale Normativo