Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 96

In vigore dal 14 giu 1960
Gli aspiranti all'assunzione ai posti di ruolo dell'Istituto debbono possedere tutti i requisiti richiesti dallo Stato per i posti similari da esso dipendenti. I vincitori di concorso sono nominati con l'attribuzione dello stipendio della tabella C previsto per ciascuna categoria del personale e assumono la stabilità nel posto, dopo un biennio di prova, sempre che non sia intervenuta esplicita disdetta scritta da parte del presidente del Consiglio di amministrazione, su analoga deliberazione del Consiglio medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-96

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Art. 96 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo