Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo SETTIMO
Art. 57
In vigore dal 14 giu 1960
Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-57