Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo TERZO
Art. 28
In vigore dal 14 giu 1960
L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo pretaio di assicurazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-28