Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo TERZO

Art. 28

In vigore dal 14 giu 1960
L'Istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo pretaio di assicurazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-28

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Art. 28 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo